Un’altra battaglia contro le manifestazioni di razzismo nella sfera pubblica si è conclusa con una sentenza decisiva, dopo che la querelante si è rivolta all’unità governativa per il coordinamento della lotta al razzismo del Ministero della Giustizia. L’unità, riconoscendo la gravità del caso, lo ha trasmesso per la tutela dei diritti attraverso l’assistenza legale, che ha intentato la causa per conto di un’impiegata del controllo di frontiera. La sentenza risonante sottolinea la gravità del trattare una persona in base al colore della sua pelle e stabilisce che le affermazioni razziste non sono “semplici insulti”, ma una profonda violazione della dignità e del buon nome di una persona.

L’incidente è avvenuto quando la querelante ha chiesto all’imputato di astenersi dal saltare la fila al controllo di frontiera. In risposta, l’imputato ha iniziato a rivolgerle insulti offensivi davanti a passeggeri e colleghi, tra cui: “Non sei niente”, “Non lavorerai più qui”, “Ehi donna nera” e “famiglia di scimmie”. Il giudice ha stabilito che ciò costituiva diffamazione ai sensi della Legge sulla diffamazione, 1965, poiché le affermazioni erano intese a umiliare la querelante a causa della sua razza e origine e ad attribuirle un valore inferiore.

Il giudice ha chiarito che il razzismo è una malattia sociale che attribuisce caratteristiche negative a una persona basandosi esclusivamente sul colore della sua pelle, ignorandone le qualità umane, e che non c’è più spazio per tale comportamento ai nostri tempi. La sentenza rileva che le affermazioni sono state fatte pubblicamente, sul luogo di lavoro della querelante, il che ha amplificato il suo senso di umiliazione e trauma, portandola persino a richiedere un trasferimento dalla sua posizione. Nonostante le smentite dell’imputato, il tribunale si è basato su testimonianze attendibili di altri addetti al controllo di frontiera e sull’ammissione dell’imputato nell’ambito di un accordo condizionato in un procedimento penale parallelo, in cui ha ammesso di aver insultato l’impiegata pubblica con l’espressione “donna nera”.

L’unità governativa per il coordinamento della lotta al razzismo, che ha seguito il caso fin dal suo inizio, considera questa sentenza un passo importante per creare deterrenza e mantenere lo spazio pubblico libero da discriminazioni e razzismo. L’unità sottolinea che la sentenza è in linea con lo spirito della Legge sul divieto di discriminazione in prodotti, servizi e accesso a luoghi di intrattenimento e pubblici, 2000, che mira alla piena parità per ogni persona. In definitiva, all’imputato è stato ordinato di pagare alla querelante un risarcimento di 35.000 NIS, oltre alle spese legali e agli onorari dell’avvocato per un totale di 10.000 NIS.

È importante notare che, nell’ambito dello sforzo nazionale per eradicare il razzismo, l’ordinanza temporanea che concede la rappresentanza legale gratuita da parte del Dipartimento di Assistenza Legale in tali cause è stata estesa, senza un test di ammissibilità economica, per garantire che ogni vittima possa far valere i propri diritti senza timore.