Il processo di nomina del Commissario della Pubblica Amministrazione è regolato dalla Sezione 6 della Legge sulla Pubblica Amministrazione (Nomine), 5719-1959, che stabilisce che il Governo è l’autorità di nomina e che la nomina è esente dal requisito di una gara d’appalto. Nel corso degli anni, i Commissari della Pubblica Amministrazione sono stati nominati attraverso procedure variabili, spesso tramite un comitato speciale di nomina che esaminava un singolo candidato proposto dal Governo. A seguito di ricorsi presentati contro la decisione del governo di continuare questa pratica, la corte ha stabilito nel giugno 2025 che il governo deve istituire un meccanismo permanente basato su un processo competitivo. È stata presentata una richiesta di ulteriore udienza contro questa decisione, che è stata accolta da un collegio allargato.

Punti principali dell’opinione della maggioranza (Vice Presidente N. Solberg, Giudice D. Mintz e Giudice Y. Wilner)
L’opinione della maggioranza ha stabilito che non esiste una fonte normativa che obblighi il governo ad adottare un processo competitivo:

* La formulazione della legge: La Sezione 6 della Legge sulle Nomine esenta esplicitamente la nomina del Commissario dal requisito della gara d’appalto. I giudici hanno stabilito che la scelta di concedere un’esenzione dal processo competitivo centrale nella legge (la gara d’appalto) indica l’intenzione del legislatore di concedere al governo un’ampia flessibilità e discrezionalità in questa nomina.
* Prassi e precedenti pronunciamenti: Il metodo di nomina tramite un comitato di nomina è consuetudinario da oltre 30 anni ed è stato precedentemente approvato in una sentenza della Corte Suprema (HCJ 2699/11), che l’ha ritenuto un processo ragionevole.
* Meccanismi di controllo esistenti: Il comitato speciale di nomina, presieduto da un giudice in pensione, non è un “comitato di ratifica”; esamina l’idoneità, la professionalità e la mancanza di affiliazione politica del candidato, fornendo così una protezione sufficiente contro nomine improprie.
* Separazione dei poteri: La corte non ha lo scopo di sostituire la discrezionalità del governo o di determinare quale sia la legge “desiderata” ai suoi occhi, purché il governo agisca entro la sua autorità legale.

Punti principali dell’opinione della minoranza (Presidente Y. Amit e Giudice D. Barak-Erez)
I giudici della minoranza erano dell’opinione che l’obbligo di tenere un processo competitivo dovesse rimanere in vigore:

* Ruolo del Commissario come “guardiano”: Dati i vasti poteri del Commissario e la sua influenza critica sull’indipendenza della pubblica amministrazione, è necessario garantire un processo di nomina che minimizzi l’ingerenza di considerazioni politiche.
* Cambiamento delle circostanze: La realtà in evoluzione nella pubblica amministrazione, compresa la crescente politicizzazione e l’erosione delle norme di corretta amministrazione, richiede l’adattamento della legge e l’istituzione di garanzie procedurali più solide, come un processo competitivo.
* Principio di uguaglianza e conflitto di interessi: Un processo competitivo sostiene il principio di uguaglianza fornendo opportunità a candidati idonei. Inoltre, è stata notata la preoccupazione per il conflitto di interessi quando l’autorità politica di nomina è coinvolta in procedimenti legali, mentre il Commissario influenza le nomine nel sistema di applicazione della legge.

L’implicazione della sentenza è che al governo è consentito completare il processo di nomina del Commissario della Pubblica Amministrazione attraverso il comitato speciale di nomina come stabilito dalla Decisione Governativa 2344, e non è obbligato a tenere un processo competitivo.

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